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Rappresenta la quota parte della quantità totale di interessi e di capitale dovuti. Essa e definita in ragione di intervalli determinati e per lo più uguali nel tempo: rate mensili, trimestrali, semestrali.
Il ritardato o il mancato pagamento della rata fa scattare l'applicazione degli "interessi di mora" oltre che consentire alla banca di invocare come causa di risoluzione del contratto, il ritardato pagamento, quando questo si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive.
Si intende per "ritardato pagamento" quando una rata viene pagata tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.
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